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COMMENTI

10/01/2009
Il fotovoltaico e l'ICI: il difficile start up degli impianti solari


Pubblicato sulla Staffetta Quotidiana l'8 gennaio 2009 con il titolo "Il difficile stat up degli impianti solari, equiparati a impianti idroelettrici".
Nella foto Gianni Chianetta, presidente di Assosolare




La risoluzione n. 3/2008 del 6 novembre 2008 emanata dalla Direzione Centrale Cartografia e Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio, equipara ai fini ICI un impianto fotovoltaico (FV) a un impianto idroelettrico.

Il presidente di Assosolare, Gianni Chianetta, contesta l'equiparazione ricordando che il fotovoltaico è un sistema in fase di start up e che intervenire con un ulteriore tassazione vuol dire rendere ancora più instabile un'industria che sta nascendo.
Tra l'altro, la legge istitutiva del fotovoltaico (DLgs 387/03) così come la direttiva europea, dice chiaramente che il reddito proveniente da impianto FV è assimilato a reddito agrario e che il terreno ospitante un impianto FV non modifica la destinazione d'uso, così come anche sancito dal nuovo Conto Energia del 19/02/07.

Alla luce di queste considerazioni, Assosolare chiede quindi un incontro con i funzionari dell'Agenzia del Territorio per chiarire i punti contrastanti e mette a disposizione le proprie competenze affinché la normativa sia in linea con la realtà del nuovo mercato del fotovoltaico.

Di seguito pubblichiamo il parere legale di Assosolare a sostegno della propria tesi.

Con propria risoluzione emessa il 6 novembre scorso, la Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità dell'Agenzia del Territorio ha affermato che ai fini catastali gli impianti solari istallati su terreni agricoli (sottratti alla produzione agricola) sono opifici (centrali elettriche) e, come tali vanno accatastati.

Da ciò conseguirebbe, ai fini della determinazione della rendita catastale, l'inclusione del valore dei pannelli nella stima dell'impianto fotovoltaico. Ciò in quanto l'art. 1quinquies del DL 44/05 ha stabilito che «limitatamente alle centrali elettriche…i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse anche in via transitoria cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso…».
Tale disposizione, pur non citata nella risoluzione della Agenzia del Territorio, costituisce il punto nodale della questione.

Da notare che la disposizione in commento è stata pensata avendo a riferimento casistiche ben precise ed in particolare la nota questione legata alla inclusione delle turbine delle centrali idroelettriche e termoelettriche nella determinazione della rendita catastale.
Per tali ragioni essa mal si concilia con la fattispecie in commento stante la profonda differenza strutturale tra le due categorie di impianti. Essa è stata peraltro oggetto di esame sia da parte da parte della Corte Costituzionale nella sentenza n. 162 del 7 maggio 2008 sia da parte della Suprema corte di Cassazione con la sentenza n. 16824/06; in particolare, è quest'ultima ad aver fornito importanti elementi interpretativi che dovrebbero aiutare a dirimere la complessa questione.

Certamente con questa risoluzione la Direzione dell'Agenzia del Territorio ufficializza il proprio orientamento: «i pannelli fotovoltaici possono essere assimilati per evidente analogia alle turbine delle centrali idroelettriche», così come peraltro già evidenziato dalla circolare 14/2007 della Direzione centrale catasto e pubblicità immobiliare dell'agenzia del Territorio che classifica le centrali eoliche – strutturalmente affini ad alcuni tipi d'impianti fotovoltaici – quali opifici, ovvero unità immobiliari.

Un iter lungo e complesso per determinare la natura di un impianto fotovoltaico quale “bene immobile” che però, secondo Assosolare, non tiene conto della legge nazionale. La legge istitutiva del fotovoltaico (DLgs 387/03) ovvero la direttiva europea, dice chiaramente che il reddito proveniente da impianto fotovoltaico è assimilato a reddito agrario e che il terreno ospitante un impianto PV non modifica la destinazione d'uso.
In particolare, al fine di determinare se il complesso di beni (i.e. terreno, pannelli solari ed altri beni mobili che costituiscono parte integrante dell'impianto) costituisce fabbricato da accatastare secondo quanto disposto dal citato art. 1quinquies, è necessario verificare la sussistenza di una connessione strutturale tra il suolo ed i predetti beni mobili.

Per connessione strutturale, come anche rilevato dalla Cassazione nella citata sentenza, deve intendersi quella che porta alla formazione di un unico bene complesso; ciò che rileva, in altre parole, è la impossibilità di separare l'uno (il terreno) dall'altro (il pannello) senza che in tal modo venga alterata la natura del bene unitario complesso. In altre parole, pur nella irrilevanza del mezzo di connessione tra i due beni, mobile e immobile, diventa essenziale ai fini della concreta applicazione dell'art. 1quinquies la loro connessione funzionale ovvero la perdita dell'autonoma identità funzionale di ciascuno.

È evidente che nel caso di una centrale idroelettrica tutto si realizza: il bene unico complesso è rappresentato da un terreno, da un edificio e dall'elemento mobile (la turbina piuttosto che il generatore e/o l'alternatore) ad essi connesso che caratterizza funzionalmente l'intero unico bene complesso (i.e. la centrale elettrica).

Nel caso di un impianto fotovoltaico questa connessione non è rinvenibile. La connessione al suolo dei pannelli in questo caso è del tutto eventuale, e comunque non certo funzionale alla creazione di un bene integrato; così seppure i pannelli sono in qualche modo incorporati al suolo, tale connessione non può ritenersi strutturale nel senso anzidetto.

In tal senso depongono le seguenti considerazioni:

a) la destinazione d'uso del terreno rimane come detto agricola, a norma del d. lgs n. 387 del 2003 e del d.m. attuativo del 19 febbraio 2007, a riprova del fatto che il parco fotovoltaico non è un bene complesso, composto dall'integrazione dei pannelli solari e del terreno, il quale, come detto, conserva intatta la propria autonomia funzionale;

b) il terreno non viene necessariamente ed interamente sottratto alla produzione agricola, posto che in linea di principio potrebbe continuare, mediante opportuni accorgimenti, ad essere utilizzato secondo la sua funzione originaria in via parziale. Tale assunto peraltro sembra essere ben colto dalla stessa Agenzia del Territorio nella parte della risoluzione n. 14 del 2008 in cui si afferma che i terreni vengono sottratti alla produzione agricola;

c) qualora i pannelli venissero separati dal terreno, essi continuerebbero a costituire autonomamente una centrale elettrica fotovoltaica posto che il terreno costituisce un mero supporto al pari del tetto di una abitazione o di qualsiasi altra struttura portante; i pannelli fotovoltaici possono infatti assolvere alla propria specifica funzione anche laddove poggiati su superfici diverse dal suolo, come rammentato dall'art. 1 lett. b) del testé citato d. m. 19 febbraio 2007.

In conclusione nel caso di specie sembra mancare quella integrazione funzionale che si realizza tra suolo, parte strutturalmente connessa al medesimo e parte finalizzata alla produzione di energia elettrica che si ritrova, piuttosto, nell'ipotesi di una centrale idro/termoelettrica (nella quale il bene unico complesso è rappresentato dall'insieme costituito dal suolo e dal fabbricato progettato per accogliere uno specifico e funzionale elemento mobile, la turbina).

Nel caso di impianto fotovoltaico la descritta connessione ed integrazione funzionale tra suolo e parte mobile finalizzata alla produzione di energia pare mancare del tutto, posto che la centrale elettrica solare, funzionalmente intesa, è costituita dai soli beni mobili, i quali al più utilizzano il suolo quale mero supporto.
La veridicità di questa asserzione è confermata non solo dal dato legislativo, per cui il terreno dove l'impianto è ubicato conserva senz'altro la propria destinazione agricola, ma anche dalle qualità oggettivamente proprie del pannello solare. In altre parole quando vengono uniti nessuno dei due perde l'attitudine di assolvere alla propria funzione non determinandosi alcuna integrazione funzionale tra di loro.

Certamente, se è vero che ai fini dell'ICI il bene accatastato determina la base imponibile in relazione alla rendita catastale, nelle more del processo di accatastamento, la base imponibile degli opifici viene determinata sulla base dei valori di bilancio che pertanto, in assenza di una disposizione analoga a quella dell'art. 1quinquies, non dovrebbe tenere in considerazione i pannelli. (questo solo se si volesse dar seguito alle conclusioni della Agenzia del territorio).

Quanto ad un pannello a tetto di una struttura agraria/rurale vale comunque il fatto che secondo la Legge comunitaria (2001/77 CE) e nazionale (DLgs 387/03) tali edifici non cambiano destino d'uso quindi anche laddove c'è l'evidenza oggettiva di un edificio il parallelismo con le Centrali non tiene.


 
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